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Il blog dell’associazione Assopendolari

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Statuto

Statuto dell’Associazione in vigore dalla data di costituzione

Denominazione

L’associazione si denomina “Assopendolari – Associazione Pendolari Napoli-Roma – ONLUS”. L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Sede

Sede legale dell’associazione:
Via Emilia n. 32
80016 – Marano di Napoli (NA).

Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Scopi

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili.

Essa, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o di studio devono utilizzare i mezzi di trasporto regionale e interregionale. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l’Associazione si propone di:

  • Contribuire al miglioramento del servizio ferroviario;
  • contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e studenti;
  • informare i cittadini di tutte le problematiche inerenti i trasporti ferroviari;
  • armonizzazione degli orari in relazione alle esigenze degli iscritti.

L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

“Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.”

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L’associazione si riserva, per una maggiore efficacia, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni all’associazione.

Soci – criteri di ammissione e di esclusione

  • Sono soci fondatori dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e sono soci ordinari coloro che saranno ammessi dal consiglio Direttivo in quanto condividano gli scopi dell’associazione e vengano ritenuti idonei al loro perseguimento;
  • sono soci onorari, personalità di rilievo del mondo scientifico e culturale cui viene formalmente chiesto di aderire all’associazione;
  • sono soci benemeriti quanti contribuiranno con particolare impegno a sostenere e valorizzare l’associazione.

I soci hanno tutti uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

L’ammissione all’assocazione non può essere prevista per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili.

L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
I soci receduti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo come sopra.

Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni o lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali devono essere assunte a titolo gratuito.

Assemblea

L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da un quinto dei componenti del Consiglio direttivo.

All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

  • la relazione del Consiglio direttivo sull’andamento dell’associazione;
  • il bilancio dell’esercizio sociale.

L’assemblea delibera inoltre in merito:

  • alla nomina del Consiglio direttivo;
  • alla nomina del Collegio dei Revisori;
  • ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’assemblea può inoltre, essere convocata in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Le convocazioni dell’assemblea, effettuate per via telefonica, posta ordinaria o posta elettronica, sono comunicate a ciascuno dei soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo, al suo interno, nomina un Vice – Presidente, un Segretario, il Tesoriere ed eventualmente i Responsabili del Settore.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d’età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a due o più membri del Consiglio direttivo, congiuntamente. In particolare il Consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci.

Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla bese delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Presidente

Il Consiglio direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente i Responsabili di Settore.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione, in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Segretario cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultati dai soci che hanno diritto altresì di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilacio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione, a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E’ fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento e liquidazione

L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore o a fini di utilità sociale, alla quale dovranno devolvere il patrimonio residuo.

Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

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